Regolamento d'Istituto

Documento che stabilisce le regole per il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche.

Tipologia

Regolamento

Descrizione estesa

Il Regolamento d'Istituto rappresenta uno dei documenti più importanti per ogni Istituto, consiste nell'attuazione dello Statuto. Deve dunque dichiarare le modalità, gli spazi i tempi di azione degli studenti, stabilire le regole che garantiscano il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche e prevedere eventuali sanzioni.

1 – L’orario delle lezioni e il calendario scolastico, con le eventuali integrazioni determinate in autonomia rispetto al calendario regionale, vengono comunicati a tutte le componenti all’inizio dell’anno scolastico.

A tutti gli studenti nuovi iscritti, ai rappresentanti dei genitori e ai rappresentanti degli studenti di tutte le classi viene consegnata copia del POF (Piano dell’Offerta Formativa ) e del regolamento interno, documenti questi che tutti sono tenuti a leggere attentamente.

Viene inoltre consegnato a tutti gli alunni il LIBRETTO SCOLASTICO, che costituisce il documento più importante di comunicazione tra l’Istituto e le famiglie degli allievi.

Sul libretto deve essere apposta la firma dei genitori e/o di chi ne fa le veci.

Anche gli allievi maggiorenni possono depositare la propria firma.

2 – Gli studenti accedono alle classi nei cinque minuti che precedono l’nizio delle lezioni; pertanto il personale docente della prima ora deve trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.

La frequenza regolare alle lezioni è un dovere degli studenti.

Il personale ausiliario vigila nell’atrio e nei corridoi secondo il proprio orario di servizio.

L’entrata in classe dei docenti al cambio dell’ora deve essere puntuale e le uscite dall’aula degli alunni durante le ore di lezione devono essere concesse solo per motivi validi, solo uno per volta e per il tempo necessario, sotto la responsabilità del docente.

3 – Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare l’orario scolastico.

In caso di ritardo sporadico lo studente viene comunque ammesso in classe con autorizzazione scritta sul libretto da parte del Preside o del docente delegato.

Del ritardo deve essere presentata giustificazione, debitamente firmata da chi ne ha l’autorità, il giorno di lezione immediatamente successivo.

In caso di ritardi reiterati con eccessiva frequenza, viene fatta comunicazione scritta ed eventuale convocazione ai genitori oltre che segnalazione ai Consigli di Classe perché prendano i provvedimenti disciplinari più opportuni in relazione alla valutazione delle diverse situazioni.

Si ricorda che in ogni caso i ritardi sistematici incidono negativamente sulla valutazione finale e sui crediti formativi. (vedi POF ).

4 –  Le entrate posticipate e le uscite anticipate sono ammesse solo per motivi seri e documentabili e devono costituire un’eccezione.

 5 – Delle assenze deve essere presentata motivazione, a cura del genitore o dell’alunno maggiorenne, il giorno del rientro.

La giustificazione deve essere presentata al docente della prima ora, che la deve registrare sul diario di classe.

In caso di assenza per malattia superiore ai cinque giorni deve essere presentata autocertificazione che attesti l’avvenuta guarigione.

6 – La vigilanza degli alunni rientra nelle responsabilità del personale della scuola ai sensi dell’ art . 61 della legge n. 312 del 1980, che ha limitato la responsabilità del personale docente ed ATA ai casi di dolo o colpa grave.

I docenti vigilano sull’entrata degli alunni in classe all’inizio della prima ora e sull’uscita dall’aula al termine delle lezioni.

Durante l’intervallo l’assistenza viene svolta dal personale docente, secondo le modalità definite dall’Istituto.

Nel compito di vigilanza i docenti sono coadiuvati dal personale con qualifica di collaboratore scolastico non docente, che subentra direttamente nella funzione in caso di assenza o impedimento del docente.

7 – Gli spostamenti degli alunni avvengono sotto la sorveglianza del docente cui sono affidati.

Qualora la classe debba raggiungere una sede diversa da quella consueta per lezioni di educazione fisica, laboratori, attività culturali o altro, il docente in servizio o altri appositamente delegati accompagneranno gli alunni a piedi o con il mezzo di trasporto previsto.

Durante le attività pomeridiane extracurricolari o sportive e durante le gare dei campionati studenteschi l’assistenza è svolta dai docenti incaricati dell’attività stessa.

8 a – Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti deliberatamente provocati ad ambienti e attrezzature della scuola è tenuto a risarcire il danno;

8 b – Nel caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe ad assumere l’onere del risarcimento, relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;

8 c – Nel caso si accerti che la classe operante in spazi diversi dalla propria aula risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumesi l’onere del risarcimento secondo le specificazioni indicate al punto d.

8 d – Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi) e non vi siano responsabilità accertate, saranno le classi, che insieme utilizzano quegli spazi, ad assumersi l’onere della spesa;

8 e – Nel caso di un’aula danneggiata in assenza della classe, l’aula viene equiparata al corridoio. Se i danni riguardano spazi collettivi quali l’atrio o l’aula magna, il risarcimento spetterà all’intera comunità scolastica;

8 f – E’ compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati e ai loro genitori la richiesta di risarcimento spettante;

8 g – Le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso – anche parziale – delle spese sostenute dalla Provincia, sia -se possibile- attraverso interventi diretti in economia presentata con opportuno anticipo e deve contenere i nomi degli esperti e tutti i dati necessari ad una loro valutazione.

9 – L’accesso degli alunni ai laboratori è consentito solo con la presenza del docente di classe. Le attrezzature devono essere usate sotto il controllo del docente presente. Di eventuali danni è responsabile l’autore, se non vi è omessa vigilanza.

10 – Per disposizioni di legge nei locali della scuola è vietato fumare; i trasgressori verranno puniti a norma di legge. È altresì vietato l’utilizzo dei cellulari all’interno degli edifici scolastici, secondo le indicazioni ministeriali.

11 – La consultazione dei libri in biblioteca è consentita secondo gli orari che vengono fissati di anno in anno dal responsabile della biblioteca.

Il prestito dei volumi ha durata massima di 15 giorni.

Eventuali danni o perdite di volumi verranno risarciti dai titolari del prestito.

12 – Le riunioni pomeridiane degli alunni, per classi o per gruppi, sono consentite fatte salve le esigenze di servizio del personale non docente e le cause di forza maggiore, quando non vi siano riunioni ufficiali ed alle seguenti condizioni:

      che, in ogni caso, siano presenti uno o più docenti responsabili, in relazione al numero dei partecipanti (in linea di massima uno ogni trenta studenti)

      oppure con la presenza di almeno un alunno maggiorenne che garantisca la sorveglianza e se ne assuma la responsabilità.

      che sia, in linea di massima, indicato il numero dei partecipanti, quando non si tratti di classi

      che si svolgano nel massimo ordine e correttezza

      che vengano rispettate le norme di vigilanza stabilite per le attività mattutine

      che vengano utilizzati soltanto gli ambienti appositamente assegnati.

Per le riunioni pomeridiane deve essere presentata in segreteria in orario di sportello, almeno il giorno precedente , una richiesta circostanziata, contenente tutte le necessarie informazioni, firmata dai richiedenti e dai docenti responsabili.

Non è ammessa la presenza di estranei; quella di esperti, deve essere autorizzata dal Preside, che di volta in volta sentirà il parere del Consiglio d’Istituto.

In questo caso la richiesta deve essere presentata con opportuno anticipo e deve contenere i nomi degli esperti e tutti i dati necessari ad una loro valutazione.

13 – Le assemblee studentesche generali consentite dalla legge si svolgono in locali adeguati, che possono essere reperiti anche in altre scuole o messi a disposizione dall’Amministrazione provinciale.

Dell’ordine del giorno, della data e dell’ubicazione viene data comunicazione tramite circolare, che viene affissa all’albo.

Le assemblee di classe devono essere richieste con almeno 5 giorni di anticipo.

Le ore e i giorni dedicati alle assemblee entrano nel computo dei giorni annui di lezione previsti dalla legge e concorrono all’attuazione del diritto-dovere dello studente alla propria formazione.

Il presidente dell’assemblea è responsabile del democratico esercizio dei diritti degli studenti; fa rispettare il regolamento dell’assemblea.

Tale regolamento viene annualmente approvato durante la prima riunione dell’assemblea e trasmesso al Consiglio di istituto.

Gli insegnanti hanno facoltà di assistere senza onere di vigilanza.

Al Preside o a un suo delegato competono le funzioni di intervento previste dalla legge.

14 – Il calendario annuale delle assemblee di classe e degli incontri tra docenti e genitori viene comunicato alle famiglie tramite circolari all’inizio di ogni anno scolastico.

15 – Le componenti scolastiche possono esporre negli spazi appositi, dietro richiesta alla presidenza, manifesti o avvisi che siano testimonianza della partecipazione alla vita della scuola e del pluralismo nella scuola e nella società, in sintonia con le finalità culturali ed educative dell’Istituto.

Chi espone manifesti o comunicazioni appone firma e data, assumendosi la responsabilità della comunicazione.

Sono rimossi d’ufficio manifesti contenenti affermazioni lesive della dignità di persone o di istituzioni pubbliche o private, contrastanti con le vigenti leggi.

È vietata l’affissione di manifesti commerciali e in generale appare inopportuna l’esposizione di manifesti di partito.

16 -La distribuzione di volantini e documenti non previsti dalla normativa scolastica o non espressamente autorizzata dalla scuola non può avvenire all’interno della recinzione dell’Istituto.

17 – Le iniziative che comportino la raccolta di denaro o di altri oggetti o vendite con qualsiasi finalità, qualora coinvolgano gli studenti, devono essere preventivamente valutate e deliberate dal Consiglio di istituto.

18 – Spetta al Dirigente Scolastico far rispettare le precedenti disposizioni; in quanto rappresentante legale dell’Istituto, egli ha il compito di tutelare la libertà d’espressione e il rispetto della leggi all’interno della scuola. In caso di controversie consulta il Consiglio di istituto.

19 – Il regolamento per il funzionamento del Consiglio di Istituto e ogni altro regolamento settoriale espressamente recepiti dalla presente normativa sono a disposizione per presa visione presso la Segreteria dell’Istituto. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti, elaborate dal Ministero della Pubblica Istruzione

20 – Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate dal Consiglio d’Istituto, con approvazione dalla maggioranza dei componenti.

Licenza

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